OBBLIGO VACCINALE, ADEMPIMENTI DELL’ORDINE, CERTIFICAZIONE DI ESONERO

OBBLIGO VACCINALE, ADEMPIMENTI DELL’ORDINE, CERTIFICAZIONE DI ESONERO

Data: 23 Giugno 2021

In relazione all’obbligo vaccinale per operatori sanitari, trasmettiamo:

  • testo art. 4 del Decreto Legge 01.04.201 n. 44 convertito in Legge 76/2021
  • parere del Ministero della Salute del 17 giugno 2021
  • comunicazione Fnomceo n. 135 del 21 giugno 2021

Si ricorda che l’eventuale certificazione di esonero dall’obbligo vaccinale – da presentare all’Ats (non all’Ordine dei Medici) – deve essere rilasciata esclusivamente dal medico di medicina generale che ha in carico l’assistito e deve avere le caratteristiche di una certificazione di esonero e non di un certificato anamnestico. Il certificato anamnestico può essere eventualmente rilasciato, su richiesta dell’assistito, ma non ha alcun valore ai fini della normativa sull’esonero dalla vaccinazione.

Si precisa inoltre che l’Ordine dei Medici ha esclusivamente la funzione di prendere atto di quanto trasmesso da Ats, applicando in modo automatico – a cura delle competenti Commissioni di Albo Medici e Albo Odontoiatri – la sospensione a tutti gli effetti dall’attività professionale fino al 31.12.2021 o fino all’adempimento dell’obbligo vaccinale.



Download documenti

Condividi sui social