CORONAVIRUS – chiarimenti in merito alla certificazione per il rientro al lavoro
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I nostri iscritti ci segnalano di aver ricevuto svariate richieste per ottenere il rilascio, mediante certificazione del curante, di idoneità alla ripresa dell’attività lavorativa. Spesso sono i datori di lavoro a farne richiesta al dipendente al termine di un periodo di malattia.
Precisiamo che il medico di medicina generale non è in alcun modo tenuto a redigere nessun tipo di certificazione di questa natura (DPCM del 29.2.2020), né ne avrebbe facoltà, visto che la certezza della guarigione dall’infezione può essere data solamente dall’esecuzione di due tamponi entrambi negativi. La sola valutazione clinica non ha infatti la possibilità di accertare quanto richiesto. Ribadiamo quindi che il medico di medicina generale al quale, nella sua pratica clinica, venga fatta questa richiesta, deve opporsi al rilascio di una certificazione che, altrimenti, risulterebbe del fatto falsa. Ricordiamo inoltre che il medico non può opporsi al rilascio di una certificazione, qualora richiesta dal suo assistito (art. 22 del codice deontologico), ma che tale certificazione deve necessariamente essere veritiera e contenere ciò che il clinico ha obiettivato. Riteniamo che, qualora si presenti tale problematica e si crei un contenzioso tra lavoratore e titolare, il lavoratore debba essere indirizzato al medico competente dell’azienda.
Sperando di aver fatto chiarezza vogliamo, una volta ancora, far sentire la nostra vicinanza e il nostro supporto a tutti i colleghi che, come noi, stanno affrontando le criticità di questo periodo.