COMUNICATO SU CERTIFICAZIONE INAIL
Data: 7 Gennaio 2019Cari colleghi, la recente manovra economica ha introdotto alcune norme particolarmente rilevanti in ambito di certificazione INAIL, relativamente alle quali è necessario fornire alcune tempestive indicazioni. Riportiamo di seguito gli articoli di legge di interesse:
526. Per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all’articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’I- NAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l’importo di euro 25.000.000, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.
527. Quota parte dei trasferimenti dell’INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa.
528. Quota parte dei trasferimenti dell’INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.
529. L’importo di cui al comma 526 può essere rivisto ogni due anni sulla base dell’incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all’INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente. Il trasferimento a carico dell’INAIL per effetto degli aggiornamenti periodici legati all’incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all’INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati non può comunque superare l’importo di cui al comma 526 maggiorato del 20 per cento al netto della rivalutazione per il tasso programmato d’inflazione.
530. Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.
Dalla lettura del testo si evince un quadro non del tutto chiaro: sarà cura di FIMMG Lombardia diffondere tempestivamente eventuali interpretazioni ufficiali.
E’ evidente come l’aumento della quota capitaria relativo alle certificazioni INAIL potrà realizzarsi solo dopo la stipula di un accordo con la SISAC.
Tale accordo potrebbe anche essere retroattivo.
A prescindere dai legittimi interrogativi relativi alla singolare situazione di una categoria professionale che si trova a svolgere un’attività senza conoscere l’entità e la decorrenza della retribuzione, ciò che risulta evidente, nella norma di legge, è quanto previsto dall’articolo 530.
Se quindi la retribuzione relativa alla certificazione INAIL, nelle more della stipula degli accordi con la SISAC, potrà legittimamente essere richiesta all’INAIL sulla base della vecchia convenzione, peraltro disdetta dalle OOSS, la certificazione in regime libero professionale, attualmente in uso da parte di numerosi colleghi, appare ora essere in contrasto con il sopra riportato art 530.
Onde evitare contestazioni e pericolose situazioni di doppio pagamento, si invitano pertanto tutti i colleghi a non richiedere più alcun pagamento diretto da parte dei pazienti per il rilascio delle certificazioni INAIL.
Si ricorda che il rilascio delle certificazioni INAIL, su richiesta del paziente, è obbligatorio e deve essere fatto per via telematica. In caso di difficolta alla trasmissione telematica è ammesso l’invio di copia del cartaceo esclusivamente in PEC.