OBBLIGO VACCINALE SANITARI
Il decreto legge 172/2021, modificando la normativa in vigore, cambia in modo sostanziale le procedure di verifica dell’obbligo vaccinale per i sanitari. In precedenza l’Ordine prendeva atto dell’accertamento di Ats, il decreto invece prevede che tale adempimento sia ora in capo all’Ordine.
Eventuali certificati di esonero o di differimento possono essere rilasciati esclusivamente dal medico di medicina generale dell’assistito, non essendo più utilizzabili certificazioni rilasciate da hub vaccinali (valide esclusivamente ai fini del green pass, ma non per l’esonero dell’obbligo vaccinale per le categorie obbligate), strutture specialistiche, altri professionisti.
Per accertare l’adempimento dell’obbligo l’Ordine deve fare riferimento alla banca dati nazionale, da cui riceve periodicamente l’elenco degli inadempienti. Tale elenco non tiene conto però dei precedenti esoneri ed esenzioni, di casi particolari di vaccinazioni effettuate all’estero e di altre tipologie. Di conseguenza ricomprende un numero significativo di sanitari, molti dei quali non saranno inadempienti; tuttavia la norma prevede obbligatoriamente l’invio della diffida a tutti i colleghi indicati in elenco e il rispetto dei tempi previsti. L’elenco degli inadempienti comprende anche i sanitari che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino da più di 150 giorni e non hanno ancora provveduto a programmare la dose booster.
La diffida da parte degli Ordini ai medici inadempienti arriverà tramite PEC, che vi invitiamo quindi a tenere controllata. Qualora foste inseriti in questo elenco, ma in regola con l’obbligo vaccinale, dovrete semplicemente rispondere inviando la documentazione richiesta (certificato vaccinale o certificato di esonero o differimento rilasciato esclusivamente dal proprio medico di medicina generale).
CERTIFICATI MMG DI ESONERO VACCINALE
Sempre in merito all’obbligo vaccinale del personale sanitario, il nuovo DL all’art. 4 comma 2 riporta: “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid- 19, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.”
Cogliamo quindi l’occasione per ricordare i rari casi in cui è possibile certificare l’esonero temporaneo o permanente alla vaccinazione (dal Vademecum operativo SIMG: esenzione da vaccino anti Covid-19).
Motivi di rinvio più comuni:
– paziente di recente affetto da infezione da SARS-CoV-2 laddove non siano trascorsi
almeno tre mesi dal primo tampone positivo;
– soggetto in quarantena per contatto stretto fino al termine del periodo di isolamento;
– soggetto con sintomi sospetti di COVID-19 fino al risultato del tampone.
Controindicazioni
Controindicazione specifica nei confronti di uno o più dei vaccini attualmente utilizzati in Italia:
– ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti ed in particolare:
• il polietilene-glicole-2000 PEG contenuto nel vaccino Comirnaty- (Pfizer-Biontech)
• il metossipolietilene-glicole- 2000 (PEG2000 DMG) (i PEG sono un gruppo di allergeni noti che comunemente si trovano in farmaci, prodotti per la casa e
cosmetici)
• la trometamina (componente di mezzi di contrasto radiografico e di alcuni farmaci
somministrabili per via orale e parenterale) contenuta nel vaccino Spikevax
(Moderna)
• il polisorbato contenuto nei vaccini COVID-19 a vettore virale Vaxzevria
(AstraZeneca) e Janssen (Johnson&Johnson). lI polisorbato 80 è una sostanza ampiamente utilizzata nel settore farmaceutico e alimentare ed è presente in molti farmaci inclusi vaccini e preparazioni di anticorpi monoclonali.
– soggetti che hanno manifestato sindrome trombotica associata a trombocitopenia in seguito alla vaccinazione con Vaxzevria;
– soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di sindrome da perdita capillare con Vaxzevria o Janssen.
In caso di reazione allergica grave alla prima dose di un vaccino COVID-19 si può considerare la possibilità di utilizzare un vaccino di tipo diverso per completare l’immunizzazione; tuttavia, vista la possibilità di reazioni crociate tra componenti di vaccini diversi è opportuno effettuare una consulenza allergologica e una valutazione rischio/ beneficio individuale.
La vaccinazione anti COVID-19 non è controindicata in gravidanza. Qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione.
La sindrome di Guillain-Barré è stata segnalata molto raramente dopo somministrazione di Vaxzevria e Janssen. Qualora insorta entro 6 settimane dalla vaccinazione, senza altra causa riconducibile, è prudente non eseguire ulteriori somministrazioni dello stesso tipo di vaccino. Potrà essere comunque considerato l’utilizzo di un vaccino di tipo diverso per completare l’immunizzazione.
Precauzioni
– Casi molto rari di miocardite e pericardite sono stati osservati dopo somministrazione di vaccini a mRNA. La decisione di somministrare la seconda dose in persone che hanno sviluppato una miocardite/pericardite dopo la prima deve tenere conto delle condizioni cliniche dell’individuo e deve essere presa dopo consulenza cardiologica e un’attenta valutazione del rischio/beneficio. Laddove si sia deciso di non procedere con la seconda dose di vaccino anti COVID-19 a mRNA, può essere considerato l’utilizzo di un vaccino di tipo diverso per completare l’immunizzazione.
– La reazione allergica immediata ad altro vaccino o farmaco è considerata una precauzione ma non una controindicazione. In questo caso la valutazione del rischio è condotta per tipo e gravità della reazione e l’attendibilità delle informazioni tenendo in considerazione la consultazione con il medico curante o con uno specialista per determinare se la persona può ricevere la vaccinazione in sicurezza.
Le più comuni false controindicazioni:
– L’allattamento non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione anti COVID-19. – Le persone con storia di paralisi di Bell possono ricevere qualsiasi vaccino COVID-19 autorizzato da EMA
– Le persone con malattie autoimmuni possono ricevere qualsiasi vaccino COVID-19 autorizzato da EMA.
– In assenza di specifiche controindicazioni, i pazienti immunocompromessi e gli oncologici in corso di radio-chemioterapia non presentano controindicazione alla vaccinazione anti COVID-19.
– Persone con una storia di gravi reazioni allergiche non correlate a vaccini o farmaci iniettabili, come allergie al cibo, agli animali domestici, al veleno di insetti, all’ambiente o al lattice, possano essere vaccinate, così come coloro con storia di allergie ai farmaci orali o di storia familiare di gravi reazioni allergiche, o che potrebbero avere un’allergia più lieve ai vaccini (nessuna anafilassi).
Per ulteriori approfondimenti sul tema, sul sito Fimmg Lombardia trovate la documentazione di riferimento:
– Decreto Legge 172/2021: il commento Fnomceo.
– Adempimenti previsti dal decreto in capo a Fnomceo e Ordini.
– A proposito di obbligo vaccinale: sentenza del Consiglio di Stato 2 dicembre 2021 e il parere della Fnomceo.